1. Cos'è l'assistenza fiscale
La legge 413/91 art. 78 ha introdotto il meccanismo dell'assistenza fiscale in favore dei lavoratori dipendenti e pensionati, i quali possono rivolgersi al loro datore di lavoro, se questo ha liberamente deciso di prestare assistenza fiscale, ovvero ad un C.a.f. dipendenti per presentare la dichiarazione dei redditi (c.d. modello 730).
Il vantaggio dell'assistenza fiscale consiste nella possibilità, per il dipendente o pensionato, di ottenere il rimborso dell'eventuale imposta a credito direttamente nella propria busta paga ovvero di pagare l'imposta dovuta direttamente con trattenuta in busta.
Il rimborso viene eseguito dal datore di lavoro od ente pensionistico che scala l'importo dell'imposta rimborsata al dipendente, dal totale delle ritenute fiscali mensilmente dovute sulle retribuzioni complessivamente erogate; nel caso in cui la dichiarazione Mod. 730 evidenzi un debito d'imposta del dipendente, tale imposta verrà trattenuta dal datore di lavoro direttamente dalla busta paga e versata all'erario.
Chi può avvalersi dell'assistenza fiscale
Tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono avvalersi dell'assistenza fiscale, a condizione che non debbano dichiarare anche:
- redditi d'impresa e di partecipazione;
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata, per i quali è richiesta la Partita Iva;
- altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e "diversi" non compresi tra quelli indicati nel successivo paragrafo
Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730, i contribuenti:
- che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, Sostituto d'Imposta;
- non residenti in Italia nel 2002 e/o nel 2003;
- che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- che nel 2003 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori domestici e altri addetti alla casa);
Sono equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati, e possono quindi richiedere l'assistenza fiscale alle stesse condizioni e con le stesse modalità:
a) Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
b) Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
c) Sacerdoti della Chiesa cattolica;
d) Giudici Costituzionali, Parlamentari Nazionali ed altri titolari di cariche pubbliche elettive;
e) Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
f) Collaboratori Coordinati e Continuativi, che percepiscono redditi di cui all'art. 47, comma 1, lett. c-bis) del Tuir. Tali soggetti possono utilizzare il Mod. 730 presentandolo esclusivamente ad un C.a.f., a condizione che abbiano in corso un rapporto di collaborazione nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di luglio 2003 e conoscano i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, possono presentare il Mod. 730:
1. al datore di lavoro che abbia comunicato di voler prestare l'assistenza fiscale, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2003;
2. ad un C.a.f. se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2003 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Possono, infine, utilizzare il Mod. 730 i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
2. Quali redditi ed oneri possono essere dichiarati con il Mod.730
Con il Mod. 730 possono essere dichiarati i seguenti redditi:
- di lavoro dipendente e di pensione;
- indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione, l'indennità di mobilità, ecc.);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- dei fabbricati e dei terreni;
- di capitale e alcuni redditi "diversi";
- di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
Con il modello 730 è, inoltre, possibile portare in detrazione tutti gli oneri deducibili e detraibili consentiti dall'attuale disciplina fiscale come ad esempio, spese mediche, interessi passivi su mutui, assicurazioni vita ed infortuni, spese universitarie, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecc.
3. La dichiarazione congiunta:
Il contribuente può presentare insieme al coniuge il Mod. 730 solo se entrambi possiedono i redditi inquadrabili tra quelli indicati al precedente paragrafo. Il vantaggio della "dichiarazione congiunta" consiste nella possibilità di compensare l'eventuale posizione debitoria di uno dei coniugi con quella creditoria dell'altro.
Occorre segnalare che il Mod. 730 è rimasto il solo strumento a disposizione dei coniugi contribuenti per presentare la "dichiarazione congiunta", in quanto tale possibilità è stata abolita per l'ex Modello 740 ora denominato Modello Unico.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata:
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci;
- nel caso in cui il coniuge possieda redditi di lavoro autonomo professionale o d'impresa.
Quanto entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un C.a.f.
4. Chi deve prestare l'assistenza fiscale
L' assistenza fiscale può essere prestata dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti ovvero da un Centro di Assistenza Fiscale (C.a.f.); non può essere prestata da alcun altro soggetto (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).
Peraltro i datori di lavoro, in base alle modifiche introdotte in materia di assistenza fiscale dal Decreto Legislativo 28/12/98, n. 490, non sono più obbligati a prestare l'assistenza fiscale ai propri dipendenti, qualunque ne sia il numero, potendo, in base ad una libera scelta, decidere se prestare o meno tale assistenza in favore dei lavoratori dipendenti.
E' evidente, anche in considerazione dei gravosi obblighi imposti dalla legge a carico del datore di lavoro che decida di prestare assistenza fiscale diretta, che la maggior parte delle Aziende non svolgerà più tale servizio in favore dei propri lavoratori, i quali, pertanto, dovranno rivolgersi autonomamente ad un C.a.f. dipendenti.
Il datore di lavoro, comunque, anche se decide di non prestare assistenza fiscale diretta, è in ogni caso tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Mod. 730, sulla base delle comunicazioni ricevute dai C.a.f. ai quali i dipendenti si rivolgeranno.
Il lavoratore dipendente o pensionato che si rivolge al C.a.f. può consegnare il modello già compilato oppure richiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso deve esibire al C.a.f. la documentazione originale necessaria per la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.
Il C.a.f., analizzata la documentazione esibita dal contribuente con riferimento ai dati esposti nel Mod. 730, appone sulla dichiarazione il c.d. "visto di conformità" che si configura come una sorta di garanzia nei confronti dei contribuenti che si rivolgono al C.a.f., in riferimento ai poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.
5. Cos'è l'Ufficio Autorizzato 730
E' uno Studio Professionale esperto nell'attività di consulenza fiscale che si avvale dei C.a.f. dipendenti per la riservata opera di Assistenza Fiscale ex art. 78 legge 413/91.
L'Ufficio Autorizzato 730 utilizza strumenti operativi e metodologie di lavoro certificate dal Circuito di Garanzia Nazionale per il Contribuente e la Famiglia.
L'Ufficio Autorizzato 730 è nominato Centro Raccolta 730 direttamente dai C.a.f. dipendenti.
L'Ufficio Autorizzato 730 è obbligato:
- ad utilizzare nella compilazione dei Mod. 730 il Software 730-Telematico;
- a consentire visite ispettive da parte del C.a.f. e da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- a custodire ed esibire gratuitamente i 730 base firmati dai contribuenti più i 730 - 3, fino al 31/12 del 5° anno successivo la presentazione (art. 43 D.P.R. 600/73 e art. 15 c. 6 D.P.R. 395/92);
- a possedere una polizza assicurativa RC professionale, che copra i rischi inerenti la gestione delle dichiarazioni dei redditi per tutto il periodo di validità della nomina a Ufficio Autorizzato 730.