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Apprendistato professionalizzante Riduci
L’apprendistato professionalizzante è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta, consente al dipendente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; esso è disciplinato dal D. lgs. 276/2003, che insieme a questa tipologia di apprendistato ne contempla altre due, ovvero l' apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. I due non vanno con l' apprendistato professionalizzante, oggetto del presente brief.

Destinatari

Giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni in possesso di una qualifica professionale (conformemente alla Riforma Moratti).

Settori e requisiti aziendali

L’apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo. Il numero complessivo di apprendisti assunti non può superare del 100% il numero del personale qualificato e specializzato già in servizio presso il datore di lavoro (i.e. per ogni apprendista dovrà essere presente in azienda un dipendente qualificato). I datori che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno meno di tre), possono assumere fino a tre apprendisti. Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi (L. 443/1985, art. 4).

Durata e caratteristiche

L’apprendistato professionalizzante può durare da 2 a 6 anni, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante. Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta e indicare la prestazione alla quale è adibito l’apprendista, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro. Il compenso dell’apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione. La qualifica professionale conseguita attraverso l' apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Vantaggi per il datore di Lavoro

Il datore di lavoro che assume un apprendista ha enormi vantaggi in termini contributivi: mentre in media i contributi versati dal datore di lavoro sono intorno al 40% dello stipendio lordo, nel caso dell' assunzione di un apprendista il datore di lavoro dovrà versare solo il 15,84%, mentre la restante parte è a carico dello stato. Ad esempio, su uno stipendio lordo di € 1500, un datore di lavoro versa in media € 600 mensili, mentre con il contratto di apprendistato ne versa circa € 230, con un risparmio mensile di circa € 370 che nell' arco di un anno divengono € 4800.

L' obbligo della formazione

A fronte dello sgravio contributivo, il datore di lavoro deve garantire, oltre alla formazione effettuata sul luogo di lavoro, una formazione in aula di ore 120 annuali da effettuare presso l' azienda se essa ha le capacità formative interne (in Italia solo le grandissime aziende sviluppano un ramo aziendale dedicato alla formazione secondo le normative vigenti) o presso un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione o provincia di appartenenza (nel nostro caso, l' Accreditamento è di competenza regionale), il quale assume la responsabilità di effettuare la formazione all'apprendista, rilasciando attestazione a fine corso. Qualora gli organi di controllo accertino la mancanza di tale formazione, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione pari ai contributi che lo stato ha versato al suo posto, moltiplicato per cento volte.



Modalità di erogazione della formazione obbligatoria



Entro 6 mesi dall' assunzione, l' azienda presenta, insieme all'Ente di formazione, il piano formativo presso l'autorità competente (nel nostro caso Regione Campania). Le 120 ore di formazione obbligatoria, suddivise in 80 ore di formazione formale e 40 formazione non formale, vanno effettuate entro un anno solare dall'assunzione. Durante le ore di formazione il dipendente ha diritto a salario regolare, esattamente come se stesse impiegando quelle ore per lavorare. Il dipendente ha diritto a un tutor formativo che lo segue nell' ambito della formazione in aula, oltre a un tutor scelto all' interno dell' azienda in cui è assunto che lo guidi nel training on the job. Infine, è previsto che il percorso effettuato in aula e quello on the job vadano a integrarsi tra di loro.
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Il REC è il registro in cui dovevano iscriversi tutti coloro che intendevano esercitare un'attività commerciale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche,dal 1999 il REC è stato sostituito dal REQUISITO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO.
L'obiettivo del corso è quello di formare i futuri Operatori commerciali nel settore alimentare ai fini di dell'acquisizione del titolo professionale che consente così l'iscrizione presso il ruolo della Camera di Commercio ed Enti Locali.Tale requisito è obbligatorio per l'esercizio dell'attività alimentare autonoma
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