lunedì 12 maggio 2008   
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Servizi

Ambiamo ad essere il referente fondamentale per le imprese clienti, siano esse PMI oppure organizzazioni di maggiori dimensioni, le seguiamo in tutto il percorso:

  • dalla nascita: con la definizione di un progetto imprenditoriale e le relative valutazioni economiche e fiscali;
  • allo sviluppo: con interventi di tipo organizzativo-contabile, giuridico, di diagnosi e controllo di gestione;
  • alla eventuale cessazione di attività: dove si rendono necessarie le verifiche di correttezza giuridica e di economicità delle operazioni.

 

In particolare la consulenza fiscale e societaria alle imprese si realizza mediante le seguenti attività:

·         assistenza continuativa fiscale e tributaria: attività di assistenza fiscale ordinaria e continuativa, comprendente la consulenza ed eventualmente l'outsourcing di servizi amministrativi e contabili;

·         consulenza fiscale e tributaria: attività di consulenza fiscale e tributaria relativa a tematiche di particolare complessità;

·         consulenza societaria: consulenza ed assistenza nella costituzione di società, sedi secondarie o rappresentanze, nelle deliberazioni ordinarie o straordinarie d'impresa;

·         assistenza in operazioni straordinarie d'impresa: verifica della posizione fiscale della società target  (due diligence fiscale), assistenza fiscale nelle operazioni straordinarie di acquisto e cessione di partecipazioni, conferimenti, fusioni, trasformazioni e scissioni;

·         contenzioso tributario: assistenza e consulenza nel contenzioso tributario;

·         IVA: servizi di consulenza ordinaria  e straordinaria per l'imposta sul valore aggiunto;

Interveniamo anche in operazioni straordinarie di società, con assistenza in materia contrattuale, nelle transazioni e negli arbitrati, ovvero con attività di consulenza gestionale in caso di risanamenti aziendali o commissariamenti. Va ricordato inoltre che con la riforma del diritto societario i dottori commercialisti sono chiamati a disegnare la struttura civilistica e ad impostare le modalità di governance dell’impresa.

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consulenza
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CONSULENZA TRIBUTARIA

Nel fornire consulenza ed assistenza in qualsiasi campo della normativa tributaria lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come ad esempio gli investimenti, le assunzioni di personale, collaborazioni esterne, ricorso all’indebitamento o al capitale di rischio, ecc. Si individua quale, tra varie possibili alternative, è la migliore per ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale. Lo Studio elabora strategie di pianificazione fiscale nazionale ed internazionale funzionali alle politiche di sviluppo aziendale. I professionisti dello Studio, inoltre, garantiscono la necessaria rappresentanza ed assistenza tecnica in sede di contenzioso tributario.
 

CONSULENZA SOCIETARIA

- Costituzione società:
si valuta la forma giuridica più opportuna (S.n.c., S.r.l., S.p.A., ecc.) per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché si fornisce la consulenza ed il supporto necessario per le varie fasi della costituzione stessa. Lo Studio presta consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali).
- Analisi e progettazione riassetti societari e di gruppo:
si valuta l'opportunità di compiere operazioni straordinarie di ristrutturazione aziendale (cessione, conferimento, scorporo, fusione, trasformazione, ecc.), quando la struttura societaria utilizzata si rivela superata o comunque non più adeguata alle mutate esigenze aziendali o di mercato.
- Quotazioni in Borsa:
l’approfondita conoscenza della normativa in materia di S.p.A. quotate in borsa, consente ai professionisti dello Studio di offrire al Cliente sia una consulenza altamente qualificata per valutare l’opportunità e la possibilità di accedere alle quotazioni di borsa, sia la necessaria assistenza per l’espletamento dei delicati e complessi adempimenti da eseguirsi nei confronti della Commissione Nazionale Società e Borsa (CONSOB).
 

CONSULENZA FINANZIARIA

La consulenza offerta dallo Studio nel delicato e vitale settore della finanza aziendale, ha come obiettivo quello di pianificare il fabbisogno finanziario di breve e di lungo periodo, costruendo una strategia finanziaria adeguata alle caratteristiche ed agli obiettivi di ogni singola Azienda, in grado di garantire la capacità dell’impresa di mantenere in equilibrio le entrate con le uscite (fonti ed impieghi) senza compromettere l’andamento economico. A tal fine lo Studio assiste l’impresa nelle seguenti fasi:

·         scelta degli strumenti finanziari esistenti sul mercato

·         controllo della struttura finanziaria aziendale esistente

·         gestione della tesoreria (cash management) con la finalità di ridurre il più possibile gli oneri finanziari connessi a carenze di liquidità ed a promuovere la crescita dei proventi finanziari derivanti da investimenti di eventuali surplus di liquidità

·         previsione dei flussi finanziari (movimenti nella cassa e nei c/c bancari) per accertare che entrate ed uscite si manifestino secondo una successione equilibrata, in modo da non creare all’Impresa problemi di mancanza di liquidità

·         gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito

 

CONSULENZA DEL LAVORO

Lo Studio fornisce la necessaria consulenza ed assistenza nella gestione ed amministrazione del personale dipendente. Inoltre, provvede anche alla formazione del personale delle Aziende proprie Clienti negli specifici settori amministrativo e contabile.

 

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finanziamenti

Finanziamenti

L’attività dello Studio in questo campo si pone l'obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, con particolare riferimento all'apertura verso i mercati internazionali, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento e di agevolazione finalizzate alla crescita degli investimenti, all'attività di ricerca ed innovazione tecnologica, alla ricerca ed assunzione di personale.
Lo spirito di questa consulenza è quello di orientare le imprese sulle numerose opportunità di fonte regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale di natura strettamente finanziaria (ad esempio contributi a fondo perduto, prestiti a tasso agevolato, ecc.), e su tutte quelle forme di agevolazione "allargate" quali quelle fiscali (ad esempio concessione di crediti d'imposta, detassazione degli utili reinvestiti, ecc.) e quelle contributivo - previdenziali (ad esempio assunzioni agevolate, formazione del personale, fiscalizzazione degli oneri sociali, ecc.).
Le aziende che intendono ottimizzare l'andamento della gestione, con particolare riferimento all'internazionalizzazione, non possono prescindere dal curare la pianificazione degli investimenti dal punto di vista finanziario.
In quest'ottica diventa essenziale avvalersi di una consulenza specifica e finalizzata all'utilizzo delle opportunità che i finanziamenti agevolati mettono a disposizione sia di quanti già operano nel comparto agevolato, sia di quanti, avendone solo sentito parlare, intendano affacciarsi a questi temi spesso molto complessi. La consulenza nel campo delle agevolazioni studia le tipologie di finanziamento agevolato seguendo l'evoluzione della vita aziendale; in particolare la pianificazione dell'azienda viene effettuata nelle seguenti fasi:

a.       Al momento della costituzione
(localizzazione, giovani, partecipazione donne);

b.       Quando effettua investimenti produttivi
(acquisto macchinari, capannoni, opere murarie, computer, automezzi, attrezzature);

c.        Nei rapporti con i dipendenti (assunzione, formazione);

d.       Quando effettua investimenti immateriali
(ricerca nuovi prodotti, marketing, sistema qualità CE);

e.       Quando imposta progetti di penetrazione all'estero
(joint venture, apertura uffici, ricerche di mercato, ricerche di nuovi approvvigionamenti, ecc.).

 

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assistenza fiscale

 

1.       Cos'è l'assistenza fiscale

La legge 413/91 art. 78 ha introdotto il meccanismo dell'assistenza fiscale in favore dei lavoratori dipendenti e pensionati, i quali possono rivolgersi al loro datore di lavoro, se questo ha liberamente deciso di prestare assistenza fiscale, ovvero ad un C.a.f. dipendenti per presentare la dichiarazione dei redditi (c.d. modello 730).
Il vantaggio dell'assistenza fiscale consiste nella possibilità, per il dipendente o pensionato, di ottenere il rimborso dell'eventuale imposta a credito direttamente nella propria busta paga ovvero di pagare l'imposta dovuta direttamente con trattenuta in busta.
Il rimborso viene eseguito dal datore di lavoro od ente pensionistico che scala l'importo dell'imposta rimborsata al dipendente, dal totale delle ritenute fiscali mensilmente dovute sulle retribuzioni complessivamente erogate; nel caso in cui la dichiarazione Mod. 730 evidenzi un debito d'imposta del dipendente, tale imposta verrà trattenuta dal datore di lavoro direttamente dalla busta paga e versata all'erario.

Chi può avvalersi dell'assistenza fiscale

Tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono avvalersi dell'assistenza fiscale, a condizione che non debbano dichiarare anche:
- redditi d'impresa e di partecipazione;
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata, per i quali è richiesta la Partita Iva;
- altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e "diversi" non compresi tra quelli indicati nel successivo paragrafo

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730, i contribuenti:
- che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, Sostituto d'Imposta;
- non residenti in Italia nel 2002 e/o nel 2003;
- che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- che nel 2003 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori domestici e altri addetti alla casa);

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati, e possono quindi richiedere l'assistenza fiscale alle stesse condizioni e con le stesse modalità:
a) Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
b) Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
c) Sacerdoti della Chiesa cattolica;
d) Giudici Costituzionali, Parlamentari Nazionali ed altri titolari di cariche pubbliche elettive;
e) Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

f) Collaboratori Coordinati e Continuativi, che percepiscono redditi di cui all'art. 47, comma 1, lett. c-bis) del Tuir. Tali soggetti possono utilizzare il Mod. 730 presentandolo esclusivamente ad un C.a.f., a condizione che abbiano in corso un rapporto di collaborazione nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di luglio 2003 e conoscano i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, possono presentare il Mod. 730:
1. al datore di lavoro che abbia comunicato di voler prestare l'assistenza fiscale, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2003;
2. ad un C.a.f. se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2003 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono, infine, utilizzare il Mod. 730 i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

2.       Quali redditi ed oneri possono essere dichiarati con il Mod.730

Con il Mod. 730 possono essere dichiarati i seguenti redditi:
- di lavoro dipendente e di pensione;
- indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione, l'indennità di mobilità, ecc.);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- dei fabbricati e dei terreni;
- di capitale e alcuni redditi "diversi";

- di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
Con il modello 730 è, inoltre, possibile portare in detrazione tutti gli oneri deducibili e detraibili consentiti dall'attuale disciplina fiscale come ad esempio, spese mediche, interessi passivi su mutui, assicurazioni vita ed infortuni, spese universitarie, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecc.

3.       La dichiarazione congiunta:

Il contribuente può presentare insieme al coniuge il Mod. 730 solo se entrambi possiedono i redditi inquadrabili tra quelli indicati al precedente paragrafo. Il vantaggio della "dichiarazione congiunta" consiste nella possibilità di compensare l'eventuale posizione debitoria di uno dei coniugi con quella creditoria dell'altro.
Occorre segnalare che il Mod. 730 è rimasto il solo strumento a disposizione dei coniugi contribuenti per presentare la "dichiarazione congiunta", in quanto tale possibilità è stata abolita per l'ex Modello 740 ora denominato Modello Unico.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata:
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci;
- nel caso in cui il coniuge possieda redditi di lavoro autonomo professionale o d'impresa.
Quanto entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un C.a.f.

4.       Chi deve prestare l'assistenza fiscale

L' assistenza fiscale può essere prestata dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti ovvero da un Centro di Assistenza Fiscale (C.a.f.); non può essere prestata da alcun altro soggetto (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

Peraltro i datori di lavoro, in base alle modifiche introdotte in materia di assistenza fiscale dal Decreto Legislativo 28/12/98, n. 490, non sono più obbligati a prestare l'assistenza fiscale ai propri dipendenti, qualunque ne sia il numero, potendo, in base ad una libera scelta, decidere se prestare o meno tale assistenza in favore dei lavoratori dipendenti.
E' evidente, anche in considerazione dei gravosi obblighi imposti dalla legge a carico del datore di lavoro che decida di prestare assistenza fiscale diretta, che la maggior parte delle Aziende non svolgerà più tale servizio in favore dei propri lavoratori, i quali, pertanto, dovranno rivolgersi autonomamente ad un C.a.f. dipendenti.
Il datore di lavoro, comunque, anche se decide di non prestare assistenza fiscale diretta, è in ogni caso tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Mod. 730, sulla base delle comunicazioni ricevute dai C.a.f. ai quali i dipendenti si rivolgeranno.
Il lavoratore dipendente o pensionato che si rivolge al C.a.f. può consegnare il modello già compilato oppure richiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso deve esibire al C.a.f. la documentazione originale necessaria per la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.
Il C.a.f., analizzata la documentazione esibita dal contribuente con riferimento ai dati esposti nel Mod. 730, appone sulla dichiarazione il c.d. "visto di conformità" che si configura come una sorta di garanzia nei confronti dei contribuenti che si rivolgono al C.a.f., in riferimento ai poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.

5.       Cos'è l'Ufficio Autorizzato 730

E' uno Studio Professionale esperto nell'attività di consulenza fiscale che si avvale dei C.a.f. dipendenti per la riservata opera di Assistenza Fiscale ex art. 78 legge 413/91.
L'Ufficio Autorizzato 730 utilizza strumenti operativi e metodologie di lavoro certificate dal Circuito di Garanzia Nazionale per il Contribuente e la Famiglia.
L'Ufficio Autorizzato 730 è nominato Centro Raccolta 730 direttamente dai C.a.f. dipendenti.
L'Ufficio Autorizzato 730 è obbligato:
- ad utilizzare nella compilazione dei Mod. 730 il Software 730-Telematico;
- a consentire visite ispettive da parte del C.a.f. e da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- a custodire ed esibire gratuitamente i 730 base firmati dai contribuenti più i 730 - 3, fino al 31/12 del 5° anno successivo la presentazione (art. 43 D.P.R. 600/73 e art. 15 c. 6 D.P.R. 395/92);
- a possedere una polizza assicurativa RC professionale, che copra i rischi inerenti la gestione delle dichiarazioni dei redditi per tutto il periodo di validità della nomina a Ufficio Autorizzato 730.

6.       Scadenzario per l'assistenza fiscale dell'anno 2006

entro il 15 marzo 2007

I Sostituti d'Imposta consegnano ai dipendenti il modello CUD (ex 101).
Gli Enti Pensionistici rilasciano ai pensionati il modello CUD (ex 201).

entro il 15 giugno 2007

E' il termine entro il quale i lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare al C.a.f.
la dichiarazione 730-Base, unitamente al 730-1 per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.

Il C.a.f. rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.

entro il 30 giugno 2007

Il C.a.f. deve consegnare al contribuente la dichiarazione 730 Base ed il prospetto di liquidazione delle imposte Mod. 730-3. Deve, inoltre, comunicare ai Sostituti d'Imposta ed agli Enti Pensionistici i risultati della liquidazione a mezzo del Mod. 730-4.

I Sostituti d'Imposta devono restituire al C.a.f. una copia del 730-4 firmata per ricevuta.

entro il 31 luglio 2007

(per i pensionati nel mese di agosto o settembre 2004)

I Sostituti d'Imposta effettuano il conguaglio in busta paga
nel rispetto della liquidazione scaturita dalla elaborazione dei modelli 730.

Il dipendente o pensionato, quindi, riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti viene trattenuta la sola prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50% mensile, verranno trattenute dagli stipendi o rate di pensione nei mesi successivi.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero delle rate) la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,4% mensile, verrà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.

entro il 30 settembre 2007

I lavoratori dipendenti o i pensionati devono comunicare all'Azienda o all'Ente Pensionistico,
l'eventuale richiesta di riduzione della seconda rata di acconto, rispetto a quanto indicato nel Mod. 730-3.

entro il 2 novembre 2007

Il contribuente può presentare al CAF la dichiarazione 730 integrativa.

entro il 30 novembre 2007

I Sostituti devono trattenere in busta paga l'importo dell'eventuale seconda rata di acconto d'imposta.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte la parte residua,
maggiorata dell'interesse dello 0,4% mensile, verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre

 

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